costituzione di pegno su quote di srl


Not. Pier Luigi Fausti, chiede:

Costituzione di pegno su quota di srl.

Accertato che l'atto notarile ed il deposito presso il R.I. sono funzionali all'iscrizione a libro soci e quindi all'esercizio del diritto di voto:

1.      occorre atto e deposito se il diritto di voto permane convenzionalmente in capo al socio e non al creditore pignoratizio?

2.      occorre atto e deposito per cancellare il pegno (nei due casi: che il diritto di voto permanga al socio oppure passi al creditore pignoratizio)?

 

 

Not. Riccardo Genghini, 01.08.2001

 

Se anche i diritti di amministrativi e patrimoniali rimanessero tutti al socio debitore, l'annotazione del pegno sul libro soci costituisce, secondo la dottrina in materia, l'unica possibile forma di spossessamento nei pegni di quote.  

 

Ed il pegno è infatti considerato tradizionalmente un contratto reale, in cui la datgio rei è fattispecie necessaria al perfezionamento del negozio.

 

In mancanza di tale annotazione è assai discusso se il pegno su quote possa essere validamente pattuito con un mero atto convenzionale.   

 

Di qui lunghi e sottili ragionamenti sulla cessione in garanzia di quota, distinta dal pegno e dal patto commissorio.

 

Non escluderei a priori la validità di un patto bilaterale con causa di garanzia (del tipo dei cc.dd. warrants & liabilities) che escluda la necessità di annotamento nel libro soci.  

 

Tuttavia non riesco a immaginare che si tratti di pegno, bensì la vedo come una obbligazione c.d. di garanzia/protezione accessoria alla obbligazione principale (secondo le prassi contrattuali di tipo anglosassone).  

 

Al pari di un preliminare di cessione di quote non cade sotto gli obblighi della c.d. Legge Mancino (l'art. 2479 c.c. si applica ai "trasferimenti" di quote, anche in garanzia, ma non ai negozi con effetti meramente obbligatori).