costituzione
di pegno su quote di srl
Costituzione di pegno su quota di srl.
Accertato che l'atto notarile ed il deposito presso
il R.I. sono funzionali all'iscrizione a libro soci e quindi all'esercizio del
diritto di voto:
1.
occorre atto e deposito se il diritto di voto permane convenzionalmente
in capo al socio e non al creditore pignoratizio?
2.
occorre atto e deposito per cancellare il pegno (nei due casi: che il
diritto di voto permanga al socio oppure passi al creditore pignoratizio)?
Not. Riccardo Genghini,
01.08.2001
Se anche i diritti di
amministrativi e patrimoniali rimanessero tutti al socio debitore,
l'annotazione del pegno sul libro soci costituisce, secondo la dottrina in materia,
l'unica possibile forma di spossessamento nei pegni di quote.
Ed il pegno è infatti
considerato tradizionalmente un contratto reale, in cui la datgio rei è
fattispecie necessaria al perfezionamento del negozio.
In mancanza di tale
annotazione è assai discusso se il pegno su quote possa essere validamente
pattuito con un mero atto convenzionale.
Di qui lunghi e sottili
ragionamenti sulla cessione in garanzia di quota, distinta dal pegno e dal
patto commissorio.
Non escluderei a priori la validità
di un patto bilaterale con causa di garanzia (del tipo dei cc.dd. warrants
& liabilities) che escluda la necessità di annotamento nel libro
soci.
Tuttavia non riesco a
immaginare che si tratti di pegno, bensì la vedo come una obbligazione c.d. di
garanzia/protezione accessoria alla obbligazione principale (secondo le prassi
contrattuali di tipo anglosassone).
Al pari di un preliminare di
cessione di quote non cade sotto gli obblighi della c.d. Legge Mancino (l'art.
2479 c.c. si applica ai "trasferimenti" di quote, anche in garanzia,
ma non ai negozi con effetti meramente obbligatori).